L’oggetto della professione di Biologo Nutrizionista è stabilito dalla Legge 396/67 che, all’art. 3 (lettera b) attribuisce al biologo, tra le varie competenze, la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo sia in condizioni fisiologiche, sia patologiche.
Tali competenze vengono ulteriormente ribadite nel recente D.P.R. 328/2001.

L’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”.
Il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93 – attribuisce ai biologi la “determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche … la determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività)… la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi…”
(v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305).

ll Consiglio Superiore di Sanità ha reso due pareri in merito alle competenze del biologo in materia di nutrizione. In premessa, il Consiglio ha precisato testualmente, con la sentenza n.6394/05: ” …che le competenze del biologo in campo nutrizionale afferiscono ad una serie di atti e attività, fra le quali: l’elaborazione di diete, sia in funzione dei fabbisogni nutritivi sia in funzione delle intolleranze alimentari; l’elaborazione di diete destinate sia a soggetti sani sia a soggetti cui è stata destinata una patologia; il consiglio o l’indicazione di integratori/supplementi alimentari e altri prodotti dietetici di libera vendita” (Parere del Cons. Sup. Sanità del 15/12/2009, pag.2), concludendo poi che: “il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento nutrizionale, finalizzato al miglioramento dello stato di salute” (Parere del Cons. Sup. Sanità del 12/04/2011).

L’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), previo superamento dell’esame di abilitazione, è condizione necessaria per poter esercitare la professione di Biologo Nutrizionista.
[fonte: sito web dell’ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI: www.onb.it ]